Crediti Formativi Obbligatori per Avvocati e Riforma Forense 2012-2013


Con una nota informativa, il Presidente AFAP, avvocato Luca Dani, fa il punto sull’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense emanata con la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 con particolare riferimento alla obbligatorietà della formazione continua e dell’acquisizione dei crediti formativi.

La legge 31 dicembre 2012, n. 247 l’art. 11 - si legge nella nota - ribadisce l’obbligo per l’avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

La stessa norma attribuisce al Consiglio Nazionale Forense la competenza a stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento e per la gestione e organizzazione dell’attività, contemplando anche l’organizzazione della stessa attività a cura degli ordini territoriali delle associazioni forensi.

La indicazione riportata nella indicata Legge: “superando il sistema dei crediti formativi” non implica in alcun modo l’eliminazione dell’obbligo formativo ma influisce soltanto sulla unità di misura della formazione che rimane quella dei crediti formativi fino a nuove disposizioni del C.N.F.

Per quanto chiarito dallo stesso Consiglio Nazionale Forense l’assolvimento dell’obbligo formativo rimane disciplinato dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal Regolamento del Consiglio nazionale forense adottato il 13 luglio 2007 e dai Regolamenti dei COA, ove presenti.

Ne consegue che fino alla emanazione del nuovo regolamento rimane obbligatoria la formazione professionale continua consistente in ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. Queste ultime espresse in tutte le forme, da quelle tradizionali, convegni, congressi, a quelle frutto delle moderne tecnologie come l’ e-learning.

Si ricorda che l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento del 2007, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio dell’obbligo formativo.

L’anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nello stesso regolamento del C.N.F., di cui almeno n. 25 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate agli articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale, previdenziale e la deontologia.

Attenzione: con la delibera in materia di Regolamento sulla formazione continua, adottata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011 i crediti richiesti per il triennio 2011/2013 sono determinati in complessivi 75, di cui 15 nelle materie di deontologia/ ordinamento/previdenza.

L'AFAP, come sempre, si adeguerà tempestivamente alle eventuali modifiche necessarie a mantenere sempre validi ed attuali tutti gli eventi formativi del proprio catalogo, assicurando in tal modo l’aggiornamento professionale riconosciuto, a tutti i propri iscritti.

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