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Start up

  • Premessa

  1. Finalità delle norme e riferimenti normativi, e di prassi:

  2. Gli elementi costitutivi tipici della startup innovativa (art. 25, comma 2, DL n. 179/2012):

  • requisiti cumulativi: vincoli di costituzione (quali forma, data di costituzione, modo di costituzione); collocazione in Italia della sede o di una filiale; divieto di distribuzione degli utili nella vigenza del regime agevolativo; limiti di valore di produzione annua; esercizio di attività ad alto contenuto tecnologico

  • requisiti alternativi: spese di R&S del valore di almeno il 15% del valore della produzione; o impiego di livelli minimi di personale altamente qualificato; o titolarità di un brevetto osoftware

  1. gli incubatori certificati (decreto mise 21/2/2013): società di capitali aventi adeguata struttura e competenze specifiche per offrire supporto strutturale, manageriale e relazionale alle start up ed ai loro fondatori

  2. Le singole agevolazioni fiscali per le start-up

  • Esenzione degli adempimenti di registrazione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria

  • Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo

  • Concessione di credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato

  • Cessione delle perdite fiscali 

  • Agevolazioni fiscali per la remunerazione di:

  • Amministratori

  • Lavoratori legati alla società con un rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato e/o part time

  • Collaboratori continuativi (il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente a fini fiscali), diversi dai prestatori di opere e servizi di cui al comma 4

  • Condizioni, requisiti e cause di decadenza

  • Agevolazioni fiscali per la remunerazione di prestatori di opere/servizi

  • Cessione delle perdite fiscali alla partecipante quotata requisiti soggettivi e partecipativi della cessionaria e vincoli temporali, trattamento delle perdite cedute e obblighi di remunerazione

  • Incentivi all’investimento in startup innovative:

  • i possibili beneficiari (soggetti passivi IRPEF ed IRES) e le possibili modalità (dirette ed indirette) di effettuazione dell’investimento 

  • il tipo di investimento diretto o indiretto. i requisiti, l’holding period, ed i limiti (soggettivi ed oggettivi) dell’investimento agevolabile

  • modalità di fruizione dell’agevolazione: detrazioni dall’IRPEF lorda, nei limiti proporzionali (30% dell’investimento) e assoluti (1.000.000 euro di investimento per periodo d’imposta), per le persone fisiche; deduzione dall’imponibile IRES limiti proporzionali (20% dell’investimento) e assoluti (1.800.000 euro di investimento per periodo d’imposta)

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